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Superbonus e Sismabonus al 110%: Asseverazione

1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine
professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione
nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali
dell’asseverazione, a pena di invalidità:

a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere
ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza
allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

4. Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di
Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del
documento di riconoscimento.

5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le
imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo
Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

6. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e
all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico
Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è
adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a €
500.000.

7. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere
per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è
redatta:

a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano
conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di
avanzamento lavori.

8. L’asseverazione di cui al comma7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori,
dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione

1. L’asseverazione di cui all’articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata
on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente
decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla
pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto
sito.

2. L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei
lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di
avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

4. Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui
all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale
informatico di cui al comma 1.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

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