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Sconti per ristrutturazioni, le ultime novità

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio, chiarisce l’aspetto dei ‘beni significativi’ tenendo conto dell’interpretazione fornita dall’ultima legge di bilancio (205/2017, articolo 1, comma 19).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, primo comma, lettere A e B del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), prevedono una aliquota Iva del 10% se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione
che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria). 

I beni significativi:

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.

Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dove i beni impiegati siano significativi, l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.

In questo caso l’applicazione dell’Iva agevolata è consentita soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Esempio: se rifare il bagno ha un costo di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari , la manodopera va tutta al 10% di Iva  mentre, 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

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