Architettura News

Interno delle Costruzioni Comune di Roma

Ampiezza dei cortili
L’area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, deve essere della
misura minima di 1/5 della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica
della città e di 1/8 nella parte centrale.
L’altezza massima dei muri prospicienti sui cortili può essere di una volta o mezza la normale media tra le pareti opposte nella
parte periferica, e di due volte nella parte centrale.
La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di 8 m
Le altezze vanno riferite al piano del cortile.
Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile.
Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli
ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.

Costruzioni entro i cortili
Sull’ammissibilità di costruzioni nell’interno dei cortili delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia e
dell’Ufficio d’Igiene, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione.
In ogni caso la copertura di detti fabbricati deve essere facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono
risultare ben aerati nelle proporzioni degli altri ambienti normali.

Cortili secondari
Fatta eccezione per le case a tipo popolare, è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce
ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi ed a una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di
quattro stanze, per ciascun piano, sempreché l’alloggio, di cui fanno parte, consti di non meno di tre stanze oltre l’ingresso e gli
accessori.
Ogni cortile secondario deve avere un’area libera minima di 1/12 della somma delle superfici dei muri che lo circondano.
La normale minima misurata tra una finestra e il muro opposto deve essere di 6 m, se i muri prospicienti il cortile non superano
16 m di altezza, di 7 m, se l’altezza è compresa tra 16 m e 24 m, e di 9 m se l’altezza è superiore a 24 m.
I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Nei cortili secondari non sono permesse rientranze nei
perimetri.

Chiostrine
È permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni
altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina deve avere un area libera uguale almeno ad 1/18 della
somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovrà essere di 3 m
se la chiostrina non supera 12 m di altezza, di 3,50 m se l’altezza è compresa tra 12 e 18 m, e di 4 m se l’altezza è superiore ai
18 m.
Le chiostrine devono essere aerate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed
essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.

Pozzi di ventilazione
In relazione alla speciale destinazione dell’edificio, quando si sia già provveduto alla sistemazione di un gabinetto con bagno e
al cesso di servizio per ogni appartamento secondo le norme del presente Regolamento e di quello di igiene, possono essere
consentiti altri gabinetti e bagni aerati da pozzi di ventilazione, di ampiezza non inferiore a 1,50 m2, previa constatazione
dell’efficienza degli impianti di ventilazione.

Cortili e chiostrine a confine di proprietà
Per i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà, debbono sempre essere soddisfatte le condizioni di
area minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero
raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su
cui prospettano i lotti limitrofi e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le
possibilità costruttive dei confinanti.
A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servitù a carico del
fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola
fra esse, un cortile (o chiostrina) rispondente alla altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare.
Nell’atto di costituzione di servitù, regolarmente trascritto, deve esser dichiarato che le medesime non potranno essere
rinunciate né estinte, né modificate senza il consenso del Sindaco.

Costruzioni circostanti a cortili irregolari
Nonostante eventuali violazioni del Regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni circostanti a cortili
esistenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio
occorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento.
Qualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca inferiore ai venti anni, le nuove opere possono essere eseguite rispettando le
dimensioni che il cortile avrebbe avuto se dai precedenti proprietari fossero state osservate le Norme regolamentari del tempo.
Il Sindaco, in tal caso, prima dell’approvazione del progetto, comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in
conseguenza essere dichiarati inabitabili.

Balconi interni
La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili non devono
essere detratte nel computo dell’area libera e della normale agli effetti degli articoli 29 e seguenti; ambedue sono invece detratte
nelle chiostrine. L’area occupata dai balconi coperti deve essere detratta nel computo dell’area libera e della normale dei cortili
e delle chiostrine.

Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte fra i fabbricati
Le aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di 100 m2, debbono essere pavimentate. Le aree
libere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono
sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a 1 m.
Ogni cortile o locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a
ristagnarvi.

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