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Architetto: aspetto deontologico

Le attuali tecnologie di comunicazione e le liberalizzazioni delle professioni stanno cambiando il modo di esercitare la professione di architetto. Riteniamo che, oggi più che mai, l’architetto debba tenere ben saldo il timone della autoregolamentazione etica e, a prescindere da ciò che è consentito, debba ispirare il proprio comportamento ai principi della serietà e del decoro professionale.

Norme di Deontologia Professionale

Il paesaggio, il territorio e l’architettura sono espressione culturale essenziale dell’identità storica in  ogni Paese.

L’architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell’uomo e non può essere ridotta  a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi.

L’opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità. La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell’opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione. La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l’Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse sezioni dell’albo hanno il dovere, nel rispetto dell’interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.

Gli atti progettuali rispondono all’esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

Le norme di etica professionale che seguono sono l’emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni professionista iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d’ora in avanti chiamato per brevità “iscritto”. Esse completano, nell’ambito delle leggi vigenti, le Norme per l’esercizio e l’ordinamento della Professione. Nell’esercizio della professione, l’iscritto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell’Ordine. Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

I. L’iscritto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell’interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

II. Il comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull’assunzione di responsabilità dei propri atti, sull’autonomia culturale, sull’indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull’adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

III. L’iscritto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

IV. L’iscritto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

V. L’iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

VI. Per l’iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

VII. Al fine di tutelare l’affidamento della clientela, l’architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di “Architetto”, ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.

VIII. Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.

IX. Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.

X. L’architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l’architetto deve disporre dell’indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all’interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente
l’Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

XI. L’architetto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l’Ordine di appartenenza.

XII. L’architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.

XIII. L’iscritto nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L’iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

XIV. L’iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

XV. L’iscritto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.

XVI. L’iscritto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.L’iscritto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio

XVII. L’iscritto assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l’incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell’incarico.

XVIII. La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell’incarico, è subordinata al reciproco gradimento.

XIX. L’architetto non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

XX. L’iscritto , nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

XXI. Qualora il professionista intenda recedere dall’incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine

XXII. L’iscritto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall’assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza

XXIII. L’iscritto, se richiesto come consulente dall’Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di onorari professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, è tenuto ad assumere presso l’Ordine di competenza informazioni sui criteri che presiedono la materia

XXIV. L’iscritto, nell’espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell’opera nei limiti di quanto stabilito dall’incarico. La carenza, l’imprecisione o l’indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

XXV. L’architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all’ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

XXVI. L’architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

XXVII. L’architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell’incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall’assumere incarichi privati di progettazione nell’area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

XXVIII. L’architetto che svolge l’incarico di consulenza per un’Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

XXIX. Nell’esercizio professionale l’architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità

XXX. È competenza del Consiglio dell’Ordine dirimere i casi dubbi in merito all’applicazione delle norme del presente capitolo.

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