{"id":911,"date":"2013-07-16T17:35:54","date_gmt":"2013-07-16T15:35:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/?p=911"},"modified":"2018-03-28T19:25:01","modified_gmt":"2018-03-28T17:25:01","slug":"architetto-aspetto-deontologico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/architetto-aspetto-deontologico\/","title":{"rendered":"Architetto: aspetto deontologico"},"content":{"rendered":"<p>Le attuali tecnologie di comunicazione e le liberalizzazioni delle professioni stanno cambiando il modo di esercitare la\u00a0professione di architetto. Riteniamo che, oggi pi\u00f9 che mai, l&#8217;architetto debba tenere ben saldo il timone della autoregolamentazione etica e, a prescindere da ci\u00f2 che \u00e8 consentito, debba ispirare il proprio comportamento ai principi della seriet\u00e0 e del decoro professionale.<\/p>\n<h3>Norme di Deontologia Professionale<\/h3>\n<p>Il paesaggio, il territorio e l&#8217;architettura sono espressione culturale essenziale dell&#8217;identit\u00e0 storica in \u00a0ogni Paese.<\/p>\n<p>L&#8217;architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualit\u00e0 e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell&#8217;uomo e non pu\u00f2 essere ridotta \u00a0a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi.<\/p>\n<p>L&#8217;opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunit\u00e0. La tutela di questo interesse \u00e8 uno degli scopi primari dell&#8217;opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione. La societ\u00e0 ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l&#8217;Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse sezioni dell&#8217;albo hanno il dovere, nel rispetto dell&#8217;interesse presente e futuro della societ\u00e0, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.<\/p>\n<p>Gli atti progettuali rispondono all&#8217;esigenza dei singoli cittadini e delle comunit\u00e0 di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali pi\u00f9 adeguate ad assicurarne il massimo di qualit\u00e0 e durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.<\/p>\n<p>Le norme di etica professionale che seguono sono l&#8217;emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni professionista iscritto all&#8217;albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d&#8217;ora in avanti chiamato per brevit\u00e0 &#8220;iscritto&#8221;. Esse completano, nell&#8217;ambito delle leggi vigenti, le Norme per l&#8217;esercizio e l&#8217;ordinamento della Professione. Nell&#8217;esercizio della professione, l\u2019iscritto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignit\u00e0 e del decoro della professione e dell&#8217;Ordine. Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.<\/p>\n<p>I. L\u2019iscritto esercita la professione in conformit\u00e0 alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell&#8217;interesse generale della societ\u00e0 che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.<\/p>\n<p>II. Il comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull&#8217;assunzione di responsabilit\u00e0 dei propri atti, sull&#8217;autonomia culturale, sull&#8217;indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull&#8217;adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.<\/p>\n<p>III. L&#8217;iscritto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilit\u00e0 e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.<\/p>\n<p>IV. L&#8217;iscritto nel promuovere la sua attivit\u00e0 professionale deve attribuirsi solo capacit\u00e0 o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.<\/p>\n<p>V. L&#8217;iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>VI. Per l&#8217;iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualit\u00e0 del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.<\/p>\n<p>VII. Al fine di tutelare l&#8217;affidamento della clientela, l&#8217;architetto, ove iscritto ad uno o pi\u00f9 Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di &#8220;Architetto&#8221;, ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui \u00e8 iscritto.<\/p>\n<p>VIII. Il rapporto con il committente \u00e8 di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealt\u00e0, correttezza e chiarezza.<\/p>\n<p>IX. Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealt\u00e0 e chiarezza.<\/p>\n<p>X. L&#8217;architetto esercita la sua professione sia in qualit\u00e0 di libero professionista (singolo o associato), sia in qualit\u00e0 di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l&#8217;architetto deve disporre dell&#8217;indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformit\u00e0 all&#8217;interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi cos\u00ec la responsabilit\u00e0 delle proprie azioni. Egli informa immediatamente<br \/>\nl&#8217;Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.<\/p>\n<p>XI. L&#8217;architetto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilit\u00e0, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l&#8217;Ordine di appartenenza.<\/p>\n<p>XII. L&#8217;architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilit\u00e0 fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.<\/p>\n<p>XIII. L&#8217;iscritto nell&#8217;accettazione dell&#8217;incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L\u2019iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell\u2019articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.<\/p>\n<p>XIV. L&#8217;iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilit\u00e0 d&#8217;intervento ed ai mezzi di cui pu\u00f2 disporre, la quantit\u00e0 e la qualit\u00e0 degli incarichi e deve rifiutare quelli che non pu\u00f2 espletare con sufficiente cura e specifica competenza.<\/p>\n<p>XV. L&#8217;iscritto \u00e8 tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell&#8217;incarico.<\/p>\n<p>XVI. L&#8217;iscritto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignit\u00e0 professionale.L&#8217;iscritto non deve subire passivamente la volont\u00e0 del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio<\/p>\n<p>XVII. L&#8217;iscritto assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l&#8217;incarico conferitogli. Durante lo svolgimento pu\u00f2 farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilit\u00e0 e direzione e nei casi in cui ci\u00f2 sia compatibile con la natura dell&#8217;incarico.<\/p>\n<p>XVIII. La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell&#8217;incarico, \u00e8 subordinata al reciproco gradimento.<\/p>\n<p>XIX. L&#8217;architetto non pu\u00f2, senza l&#8217;esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell&#8217;opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, \u00e8 tenuto ad informarne il committente.<\/p>\n<p>XX. L&#8217;iscritto , nello svolgere la propria attivit\u00e0, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.<\/p>\n<p>XXI. Qualora il professionista intenda recedere dall&#8217;incarico a prestazione non ultimata, potr\u00e0 farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare n\u00e9 il committente, n\u00e9 i colleghi in caso di incarico di gruppo, n\u00e9 i colleghi che lo sostituiranno e dovr\u00e0 darne comunicazione al proprio Ordine<\/p>\n<p>XXII. L&#8217;iscritto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovr\u00e0 astenersi dall&#8217;assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia gi\u00e0 pronunciato in precedenza<\/p>\n<p>XXIII. L&#8217;iscritto, se richiesto come consulente dall&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruit\u00e0 di onorari professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, \u00e8 tenuto ad assumere presso l\u2019Ordine di competenza informazioni sui criteri che presiedono la materia<\/p>\n<p>XXIV. L&#8217;iscritto, nell&#8217;espletamento delle varie fasi progettuali, \u00e8 tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell&#8217;opera nei limiti di quanto stabilito dall&#8217;incarico. La carenza, l&#8217;imprecisione o l&#8217;indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.<\/p>\n<p>XXV. L&#8217;architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorit\u00e0, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e\/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non pu\u00f2 avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all&#8217;ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per s\u00e9 o per gli altri.<\/p>\n<p>XXVI. L&#8217;architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilit\u00e0 ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.<\/p>\n<p>XXVII. L&#8217;architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell&#8217;incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall&#8217;assumere incarichi privati di progettazione nell&#8217;area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma \u00e8 estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.<\/p>\n<p>XXVIII. L&#8217;architetto che svolge l&#8217;incarico di consulenza per un&#8217;Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non pu\u00f2 assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto \u00e8 esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.<\/p>\n<p>XXIX. Nell&#8217;esercizio professionale l&#8217;architetto non potr\u00e0 abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilit\u00e0<\/p>\n<p>XXX. \u00c8 competenza del Consiglio dell&#8217;Ordine dirimere i casi dubbi in merito all&#8217;applicazione delle norme del presente capitolo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le attuali tecnologie di comunicazione e le liberalizzazioni delle professioni stanno cambiando il modo di esercitare la\u00a0professione di architetto. Riteniamo che, oggi pi\u00f9 che mai, l&#8217;architetto debba tenere ben saldo il timone della autoregolamentazione etica e, a prescindere da ci\u00f2 che \u00e8 consentito, debba ispirare il proprio comportamento ai principi della seriet\u00e0 e del decoro professionale. Norme di Deontologia Professionale Il paesaggio, il territorio e l&#8217;architettura sono espressione culturale essenziale dell&#8217;identit\u00e0 storica in \u00a0ogni Paese. L&#8217;architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualit\u00e0 e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell&#8217;uomo e non pu\u00f2 essere ridotta \u00a0a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L&#8217;opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunit\u00e0. La tutela di questo interesse \u00e8 uno degli scopi primari dell&#8217;opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione. 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