{"id":1756,"date":"2020-02-11T17:34:38","date_gmt":"2020-02-11T16:34:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/?p=1756"},"modified":"2020-02-11T17:38:56","modified_gmt":"2020-02-11T16:38:56","slug":"massa-e-ubicazione-fabbricati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/massa-e-ubicazione-fabbricati\/","title":{"rendered":"Massa e Ubicazione Fabbricati"},"content":{"rendered":"<p><strong>Zonizzazione &#8211; Norme relative al sistema di costruzione<\/strong><br \/>\nAgli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, la citt\u00e0 \u00e8 considerata divisa in due parti, e cio\u00e8: parte centrale e parte periferica.<br \/>\nTutto il territorio del Comune posto all&#8217;esterno del nucleo edilizio indicato nella pianta allegata \u00e8 considerato appartenente alla parte periferica.<br \/>\nFerma restando la disposizione contenuta nell&#8217;art. 19 del presente Regolamento, le caratteristiche delle costruzioni di tipo non intensivo debbono corrispondere alle Norme contenute nei R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981 e 13 luglio 1933 n. 1331.<\/p>\n<p><strong>Norme per i fabbricati di tipo intensivo al limite di altre zone &#8211; Eccezioni per i tipi speciali di edifici<\/strong><br \/>\nI fabbricati di tipo intensivo, che sorgono al limite tra la zona destinata a costruzione intensiva e le altre zone a diverso tipo di costruzione, debbono avere la distanza minima:<br \/>\na) dal confine con zona a palazzine di 7 m;<br \/>\nb) dal confine con zona villini, villini signorili, ville signorili, casette a schiera di 10 m;<br \/>\nc) dal confine con zone a parco privato e pubblico di 8 m.<br \/>\nI prospetti che guardano verso i limiti di zona, debbono essere decorati.<br \/>\nPer le costruzioni di pubblica utilit\u00e0 che dovessero sorgere in zona non intensiva e particolarmente per scuole, chiese, palestre, costruzioni di pertinenza dell&#8217;ENAL e di altre opere assistenziali, pu\u00f2 essere concessa una maggiore estensione di area fabbricabile e una maggiore altezza in relazione alle necessit\u00e0 e al carattere dell&#8217;edificio. sempre ch\u00e9 si abbiano sufficienti spazi di isolamento destinati a giardino.<\/p>\n<p><strong>Altezze dei fabbricati &#8211; Distacchi fra i fabbricati<\/strong><br \/>\nLa sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell&#8217;inclinata avente per ascissa la<br \/>\nlarghezza stradale al livello del marciapiede e per ordinata cinque parti della larghezza stessa fino ad un massimo di 35 m nella<br \/>\nparte periferica della citt\u00e0, e tre mezzi fino ad un massimo di 25 m nella parte centrale.<br \/>\nLa sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale allo spazio interposto fra due edifici diversi, o fra due corpi di fabbrica<br \/>\ndi uno stesso gruppo di edifici, deve essere contenuta nell&#8217;inclinata avente per ascissa la larghezza del distacco e per ordinata i<br \/>\n5\/3 di essa nella parte periferica e i 5\/2 nella parte centrale della citt\u00e0. In ogni caso il distacco non dovr\u00e0 essere inferiore a 8 m<br \/>\nnella parte periferica ed a 6 m nella parte centrale.<br \/>\nQualora il distacco fra due fabbricati sia in diretta comunicazione con ampi cortili o con strade, e abbia una lunghezza non superiore a 20 m \u00e8 concesso il distacco di 10 m per la parte periferica, e di 8 m per la parte centrale, qualunque sia l&#8217;altezza che raggiungono le fronti sul distacco.<br \/>\nA parziale modifica dell&#8217;art. 19 del Regolamento generale edilizio e sino a nuova disposizione in merito, l&#8217;altezza massima dei fabbricati nella parte periferica delle citt\u00e0, specificata dall&#8217;art. 17 del Regolamento suddetto, viene limitata a 28 m (11).<br \/>\nSi potr\u00e0 eccezionalmente consentire un&#8217;altezza superiore ai 28 m in quegli isolati gi\u00e0 sistemati con costruzioni alte pi\u00f9 di 28 m, quando ci\u00f2 risulti necessario per evitare che le nuove costruzioni diano luogo ad inconvenienti estetici notevoli.<br \/>\nAi progetti di costruzione per i quali \u00e8 stata rilasciata la licenza di costruzione anteriormente all&#8217;8 maggio 1941 sono applicabili le disposizioni del R.E. precedentemente in vigore (12).<br \/>\nLa norma \u00e8 rappresentata dai grafici seguenti:<br \/>\nS = inclinata entro la quale deve essere contenuta la sagoma dei fabbricati;<br \/>\nH = altezza massima;<br \/>\nL = larghezza stradale.<\/p>\n<p><strong>Distacchi per stabilimenti industriali e per edifici scolastici<\/strong><br \/>\nNella costruzione di stabilimenti industriali pu\u00f2, volta per volta, udito il parere dell&#8217;Ufficio d&#8217;igiene, essere imposto un distacco<br \/>\nmaggiore di quello stabilito nell&#8217;articolo precedente, tenendo conto della natura dell&#8217;industria che dovr\u00e0 essere esercitata.<br \/>\nPer le aree contigue agli edifici scolastici il distacco e le altezze debbono essere determinate in base alle speciali disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell&#8217;Educazione Nazionale del 4 maggio 1925, relativo alle Norme per la compilazione di progetti di edifici scolastici in esecuzione del R.D. 31 dicembre 1923 n. 3125.<\/p>\n<p><strong>Norme relative alla misura delle altezze dei fabbricati<\/strong><br \/>\nL&#8217;altezza delle fabbriche nelle strade sia pubbliche che private e nei distacchi tra un fabbricato e l&#8217;altro, viene misurata dal<br \/>\npiano del marciapiede alla linea superiore della cornice di coronamento o alla linea d&#8217;imposta del tetto.<br \/>\nSe il proprietario di un&#8217;area o di un edificio ha costituito una servit\u00f9 di non edificare per tutta la fronte dell&#8217;immobile, sopra una<br \/>\nzona dell&#8217;area dal lato opposto a confine della strada pu\u00f2 elevare la sua costruzione sino alla altezza permessa dalla sezione<br \/>\nstradale, aumentata dalla profondit\u00e0 di detta zona di servit\u00f9 contenuta nei limiti massimi prescritti.<br \/>\nLa servit\u00f9 deve essere costituita in modo da non poter essere estinta, rinunciata o modificata senza il consenso del Comune.<br \/>\n\u00c8 proibito usufruire comunque del muro di parapetto come parete di ambienti, quando ci\u00f2 serva a dare al fabbricato un&#8217;altezza maggiore di quella che gli competerebbe in relazione alla larghezza stradale.<br \/>\nNel caso di strade in pendenza l&#8217;inclinata limite, di cui all&#8217;art. 19, \u00e8 tracciata in corrispondenza della sezione mediana dell&#8217;edificio, in modo per\u00f2 che l&#8217;elevazione del fabbricato, nel punto pi\u00f9 basso della strada, non sorpassi di oltre 1,25 m l&#8217;altezza massima corrispondente alla larghezza stradale.<\/p>\n<p><strong>Altezze dei fabbricati non prospettanti su strada e dei fabbricati annessi<\/strong><br \/>\nL&#8217;altezza dei fabbricati non prospettanti su strada, esclusi i villini, deve essere contenuta nell&#8217;inclinata di cui all&#8217;art. 19, avente origine sulla strada da cui il fabbricato ha accesso, e non pu\u00f2 sorpassare il massimo stabilito in detto articolo.<br \/>\nL&#8217;altezza dei fabbricati accessori ammessi nelle diverse zone non deve superare i 3,50 m.<br \/>\nTale altezza va misurata dal piano stradale qualora gli accessi al fabbricato accessorio siano dalla strada.<\/p>\n<p><strong>Norme relative alla misura delle larghezze stradali in rapporto alle altezze dei fabbricati<\/strong><br \/>\nLa larghezza stradale si determina con la media delle misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato, non<br \/>\ntenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all&#8217;incontro di esse normali con via trasversale.<br \/>\nPer le fabbriche in angolo fra strade di larghezza diversa, l&#8217;altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza, pu\u00f2<br \/>\nconcedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore per un&#8217;estensione corrispondente alla sezione della strada minore e in ogni caso per 12 m.<br \/>\nQuando per\u00f2 la strada minore abbia una larghezza non superiore a 8 m la concessione di cui al comma precedente \u00e8 limitata ad<br \/>\nuna estensione sulla strada minore di 8 m.<br \/>\nNel caso che all&#8217;angolo delle due strade venga progettato e concesso uno smusso od una rientranza, l&#8217;estensione per l&#8217;altezza<br \/>\nmassima sui fronti stradali \u00e8 computata dagli angoli estremi dello smusso o della rientranza medesima.<br \/>\nIl Sindaco ha facolt\u00e0 di autorizzare, a titolo compensativo, che la maggiore altezza ammessa al risvolto sia usufruita, tenendo<br \/>\nbassa la parte dell&#8217;edificio in angolo, in qualsivoglia punto del prospetto sulla via di minore larghezza, purch\u00e9 venga realizzata<br \/>\nuna buona soluzione architettonica e la detta maggiore altezza sia contenuta in un tratto, a partire dall&#8217;angolo, non superiore al<br \/>\ndoppio della strada minore.<\/p>\n<p><strong>Eccezioni ai limiti di altezza<\/strong><br \/>\nQualunque sia la larghezza stradale pu\u00f2, uditi l&#8217;Ufficio d&#8217;Igiene e la Commissione sanitaria comunale, essere autorizzata<br \/>\nun&#8217;altezza maggiore della massima consentita dagli articoli precedenti, sempre che si realizzi una buona soluzione igienica ed<br \/>\narchitettonica in rapporto all&#8217;ambiente, quando trattisi di edifici pubblici o di pubblica utilit\u00e0, di edifici di carattere monumentale o situati in localit\u00e0 speciali per condizioni altimetriche, o quando sia richiesto da necessit\u00e0 industriali.<\/p>\n<p><strong>Norme per costruzioni arretrate dal filo stradale<\/strong><br \/>\nL&#8217;arretramento dei fabbricati dal filo stradale pu\u00f2 essere autorizzato per un minimo di 2,50 m purch\u00e9 si verifichi una delle<br \/>\nseguenti condizioni:<br \/>\na) quando, mediante convenzione, regolarmente trascritta con i proprietari delle aree confinanti, lo stesso arretramento venga<br \/>\nassicurato per tutta la parte del lotto dei fabbricati compresi tra due vie;<br \/>\nb) quando, mediante convenzione come sopra, resti assicurata la decorazione dei muri ciechi ai lati che affacciano sulla zona<br \/>\narretrata;<br \/>\nc) quando ai muri ciechi laterali vengano addossati, per conto del medesimo proprietario e sulla propria area, corpi di fabbrica<br \/>\ndecorati in unit\u00e0 architettonica con il prospetto arretrato.<br \/>\nL&#8217;area libera anteriore ai fabbricati deve essere convenientemente recinta, sistemata e mantenuta a giardino o a piazzale.<br \/>\nIl Sindaco, a norma delle disposizioni vigenti, provveder\u00e0 di ufficio salvo rivalsa delle spese, qualora il proprietario, bench\u00e9<br \/>\ndiffidato, non provveda a mantenere in stato decoroso l&#8217;area libera in questione.<\/p>\n<p><strong>Chiusura delle zone di distacco tra fabbricati<\/strong><br \/>\nLe fonti delle zone di distacco sulle vie pubbliche, tra due fabbricati, debbono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri di<br \/>\ncinta costruiti decorosamente e con criteri unitari architettonici, anche se la zona di distacco appartenga a due proprietari.<br \/>\nCostruzioni su aree derivate da lottizzazioni irregolari<br \/>\nLa licenza di costruzione su lotti di terreno ricavati in tutto o in parte dal frazionamento di aree circostanti a costruzioni gi\u00e0<br \/>\neseguite o autorizzate non pu\u00f2 essere rilasciata qualora la residua area scoperta a servizio di queste ultime risulti inferiore a<br \/>\nquella stabilita in relazione ai vari tipi di costruzione.<\/p>\n<p><strong>Norme per le costruzioni a distanza dai confini<\/strong><br \/>\nNel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve<br \/>\nlasciare una zona libera di larghezza proporzionata alla massima altezza permessa dal Regolamento, salvo che comprovi di<br \/>\navere stipulato con il confinante una convenzione, debitamente trascritta, per la costituzione di servit\u00f9 che garantisca tra i due<br \/>\nfabbricati la permanenza di una zona libera regolarmente riferita al fabbricato pi\u00f9 alto.<br \/>\nTale servit\u00f9 deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata n\u00e9 estinta n\u00e9 modificata senza il consenso del<br \/>\nSindaco. Pu\u00f2 essere vietata la costituzione di zone libere tra due aree contigue, quando queste pongano in vista edifici, cortili o<br \/>\naltri spazi interni non rispondenti al decoro edilizio.<br \/>\nNel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolarmente dal confine, il proprietario deve arretrarsi<br \/>\ndi quanto \u00e8 necessario per aprire finestre a norma del presente Regolamento, ovvero decorare il muro cieco, evitando di<br \/>\ncostituire servit\u00f9 sulla propriet\u00e0 vicina con gli sporti del cornicione e degli eventuali aggetti.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto a Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/ristrutturazione.html\">Ristrutturazioni Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Studio architettura Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Studi di architetti Roma<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zonizzazione &#8211; Norme relative al sistema di costruzione Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, la citt\u00e0 \u00e8 considerata divisa in due parti, e cio\u00e8: parte centrale e parte periferica. Tutto il territorio del Comune posto all&#8217;esterno del nucleo edilizio indicato nella pianta allegata \u00e8 considerato appartenente alla parte periferica. Ferma restando la disposizione contenuta nell&#8217;art. 19 del presente Regolamento, le caratteristiche delle costruzioni di tipo non intensivo debbono corrispondere alle Norme contenute nei R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981 e 13 luglio 1933 n. 1331. Norme per i fabbricati di tipo intensivo al limite di altre zone &#8211; Eccezioni per i tipi speciali di edifici I fabbricati di tipo intensivo, che sorgono al limite tra la zona destinata a costruzione intensiva e le altre zone a diverso tipo di costruzione, debbono avere la distanza minima: a) dal confine con zona a palazzine di 7 m; b) dal confine con zona villini, villini signorili, ville signorili, casette a schiera di 10 m; c) dal confine con zone a parco privato e pubblico di 8 m. I prospetti che guardano verso i limiti di zona, debbono essere decorati. 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