{"id":1751,"date":"2020-02-08T13:17:17","date_gmt":"2020-02-08T12:17:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/?p=1751"},"modified":"2020-02-08T13:43:26","modified_gmt":"2020-02-08T12:43:26","slug":"interno-delle-costruzioni-comune-di-roma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/interno-delle-costruzioni-comune-di-roma\/","title":{"rendered":"Interno delle Costruzioni Comune di Roma"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ampiezza dei cortili<\/strong><br \/>\nL&#8217;area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, deve essere della<br \/>\nmisura minima di 1\/5 della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica<br \/>\ndella citt\u00e0 e di 1\/8 nella parte centrale.<br \/>\nL&#8217;altezza massima dei muri prospicienti sui cortili pu\u00f2 essere di una volta o mezza la normale media tra le pareti opposte nella<br \/>\nparte periferica, e di due volte nella parte centrale.<br \/>\nLa normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di 8 m<br \/>\nLe altezze vanno riferite al piano del cortile.<br \/>\nLe rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondit\u00e0 non oltrepassi la met\u00e0 del lato aperto sul cortile.<br \/>\nNegli altri casi di profondit\u00e0 maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perci\u00f2, agli effetti degli<br \/>\nambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.<\/p>\n<p><strong>Costruzioni entro i cortili<\/strong><br \/>\nSull&#8217;ammissibilit\u00e0 di costruzioni nell&#8217;interno dei cortili delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia e<br \/>\ndell&#8217;Ufficio d&#8217;Igiene, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione.<br \/>\nIn ogni caso la copertura di detti fabbricati deve essere facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono<br \/>\nrisultare ben aerati nelle proporzioni degli altri ambienti normali.<\/p>\n<p><strong>Cortili secondari<\/strong><br \/>\nFatta eccezione per le case a tipo popolare, \u00e8 permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce<br \/>\ned aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi ed a una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di<br \/>\nquattro stanze, per ciascun piano, semprech\u00e9 l&#8217;alloggio, di cui fanno parte, consti di non meno di tre stanze oltre l&#8217;ingresso e gli<br \/>\naccessori.<br \/>\nOgni cortile secondario deve avere un&#8217;area libera minima di 1\/12 della somma delle superfici dei muri che lo circondano.<br \/>\nLa normale minima misurata tra una finestra e il muro opposto deve essere di 6 m, se i muri prospicienti il cortile non superano<br \/>\n16 m di altezza, di 7 m, se l&#8217;altezza \u00e8 compresa tra 16 m e 24 m, e di 9 m se l&#8217;altezza \u00e8 superiore a 24 m.<br \/>\nI cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Nei cortili secondari non sono permesse rientranze nei<br \/>\nperimetri.<\/p>\n<p><strong>Chiostrine<\/strong><br \/>\n\u00c8 permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni<br \/>\naltra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina deve avere un area libera uguale almeno ad 1\/18 della<br \/>\nsomma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovr\u00e0 essere di 3 m<br \/>\nse la chiostrina non supera 12 m di altezza, di 3,50 m se l&#8217;altezza \u00e8 compresa tra 12 e 18 m, e di 4 m se l&#8217;altezza \u00e8 superiore ai<br \/>\n18 m.<br \/>\nLe chiostrine devono essere aerate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed<br \/>\nessere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.<\/p>\n<p><strong>Pozzi di ventilazione<\/strong><br \/>\nIn relazione alla speciale destinazione dell&#8217;edificio, quando si sia gi\u00e0 provveduto alla sistemazione di un gabinetto con bagno e<br \/>\nal cesso di servizio per ogni appartamento secondo le norme del presente Regolamento e di quello di igiene, possono essere<br \/>\nconsentiti altri gabinetti e bagni aerati da pozzi di ventilazione, di ampiezza non inferiore a 1,50 m2, previa constatazione<br \/>\ndell&#8217;efficienza degli impianti di ventilazione.<\/p>\n<p><strong>Cortili e chiostrine a confine di propriet\u00e0<\/strong><br \/>\nPer i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre propriet\u00e0, debbono sempre essere soddisfatte le condizioni di<br \/>\narea minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero<br \/>\nraggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su<br \/>\ncui prospettano i lotti limitrofi e ci\u00f2 allo scopo di non creare servit\u00f9 sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le<br \/>\npossibilit\u00e0 costruttive dei confinanti.<br \/>\nA tale norma si pu\u00f2 derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servit\u00f9 a carico del<br \/>\nfondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o pi\u00f9 propriet\u00e0 o a carico di una sola<br \/>\nfra esse, un cortile (o chiostrina) rispondente alla altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare.<br \/>\nNell&#8217;atto di costituzione di servit\u00f9, regolarmente trascritto, deve esser dichiarato che le medesime non potranno essere<br \/>\nrinunciate n\u00e9 estinte, n\u00e9 modificate senza il consenso del Sindaco.<\/p>\n<p><strong>Costruzioni circostanti a cortili irregolari<\/strong><br \/>\nNonostante eventuali violazioni del Regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni circostanti a cortili<br \/>\nesistenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio<br \/>\noccorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento.<br \/>\nQualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca inferiore ai venti anni, le nuove opere possono essere eseguite rispettando le<br \/>\ndimensioni che il cortile avrebbe avuto se dai precedenti proprietari fossero state osservate le Norme regolamentari del tempo.<br \/>\nIl Sindaco, in tal caso, prima dell&#8217;approvazione del progetto, comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in<br \/>\nconseguenza essere dichiarati inabitabili.<\/p>\n<p><strong>Balconi interni<\/strong><br \/>\nLa proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili non devono<br \/>\nessere detratte nel computo dell&#8217;area libera e della normale agli effetti degli articoli 29 e seguenti; ambedue sono invece detratte<br \/>\nnelle chiostrine. L&#8217;area occupata dai balconi coperti deve essere detratta nel computo dell&#8217;area libera e della normale dei cortili<br \/>\ne delle chiostrine.<\/p>\n<p><strong>Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte fra i fabbricati<\/strong><br \/>\nLe aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di 100 m2, debbono essere pavimentate. Le aree<br \/>\nlibere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono<br \/>\nsempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a 1 m.<br \/>\nOgni cortile o locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a<br \/>\nristagnarvi.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto a Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/ristrutturazione.html\">Ristrutturazioni Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Studio architettura Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Studi di architetti Roma<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ampiezza dei cortili L&#8217;area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, deve essere della misura minima di 1\/5 della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica della citt\u00e0 e di 1\/8 nella parte centrale. L&#8217;altezza massima dei muri prospicienti sui cortili pu\u00f2 essere di una volta o mezza la normale media tra le pareti opposte nella parte periferica, e di due volte nella parte centrale. La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di 8 m Le altezze vanno riferite al piano del cortile. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondit\u00e0 non oltrepassi la met\u00e0 del lato aperto sul cortile. Negli altri casi di profondit\u00e0 maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perci\u00f2, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime. 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