{"id":1745,"date":"2020-02-04T21:57:51","date_gmt":"2020-02-04T20:57:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/?p=1745"},"modified":"2020-02-04T22:03:31","modified_gmt":"2020-02-04T21:03:31","slug":"norme-per-lesecuzione-dei-lavori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/norme-per-lesecuzione-dei-lavori\/","title":{"rendered":"Norme per l&#8217;esecuzione dei lavori"},"content":{"rendered":"<p><strong>Segnalazione dei cantieri<\/strong><br \/>\nNei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di<br \/>\nqualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:<br \/>\n1) il nome e cognome del proprietario del fondo o l&#8217;indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;<br \/>\n2) il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione;<br \/>\n3) il nome e cognome del costruttore che ha assunto la esecuzione dell&#8217;opera e quello dell&#8217;assistente.<\/p>\n<p><strong>Recinzione e illuminazione della zona dei lavori<\/strong><br \/>\nChiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato o un muro di cinta, dell&#8217;altezza di oltre 4 m dal livello<br \/>\nstradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima<br \/>\ndi dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all&#8217;opera con un assito di aspetto decente.<br \/>\nNell&#8217;autorizzazione ad eseguire tali opere \u00e8 stabilito lo spazio del suolo pubblico o d&#8217;uso pubblico che lo steccato pu\u00f2 recingere<br \/>\ne l&#8217;altezza dello stesso.<br \/>\nI serramenti delle aperture d&#8217;ingresso in tali recinti debbono aprirsi all&#8217;interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere<br \/>\nmantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro.<br \/>\nTutti i materiali e gli ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell&#8217;interno del recinto.<br \/>\nGli assiti o altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo, di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile.<br \/>\nLe lanterne debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l&#8217;intero orario della pubblica illuminazione<br \/>\nstradale.<\/p>\n<p><strong>Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri<\/strong><br \/>\nAlle disposizioni precedenti pu\u00f2 essere derogato:<br \/>\na) quando si tratti di lavori di poca entit\u00e0 e di breve durata, nei quali casi il Comune pu\u00f2 consentire che in luogo dell&#8217;assito si appongano i soli segnali luminosi di cui sopra;<br \/>\nb) quando si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti, o quando all&#8217;osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito.<br \/>\nIn tali casi debbono collocarsi nella via sottostante due o pi\u00f9 idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo.<br \/>\nQuando non sia autorizzata la costruzione dell&#8217;assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non pu\u00f2 essere costruito<br \/>\nad altezza minore di 2,50 m misurati dal suolo al punto pi\u00f9 basso dell&#8217;armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in<br \/>\nmodo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.<\/p>\n<p><strong>Ponti e scale di servizio<\/strong><br \/>\nI ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature, debbono essere poste in opera con le migliori<br \/>\nregole dell&#8217;arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali. Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali di costruzione, debbono essere munite di organi di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.<br \/>\nLe impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata<br \/>\nall&#8217;altezza di 1 m circa dall&#8217;impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi<br \/>\nqualche pericolo.<br \/>\nLe dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso<br \/>\nnon minore di 20 cm.<br \/>\nI traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.<br \/>\nOgni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fino a che non sia costruita la volta o il solaio definitivo.<\/p>\n<p><strong>Ponti di servizio e assi a sbalzo su suolo pubblico<\/strong><br \/>\n\u00c8 vietato costruire ponti per fabbricare e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l&#8217;autorizzazione comunale, la quale,<br \/>\nperaltro, non esonera l&#8217;interessato dall&#8217;adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumit\u00e0.<br \/>\nIn caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzi, il Comune ha facolt\u00e0 di ordinare l&#8217;immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi.<\/p>\n<p><strong>Ponti a sbalzo ed armature eccezionali<\/strong><br \/>\nPer la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie<br \/>\nad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, \u00e8 necessaria una speciale preventiva autorizzazione.<\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 degli esecutori di opere<\/strong><br \/>\nNonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilit\u00e0 circa l&#8217;idoneit\u00e0 dei medesimi, come di<br \/>\nogni altro mezzo d&#8217;opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni a coloro che ne curano l&#8217;esecuzione. Essi debbono porre la<br \/>\nmaggior cura per evitare ogni pericolo nell&#8217;esecuzione degli sterri, nell&#8217;assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle<br \/>\nvolte e loro disarmo, nell&#8217;elevazione dei carichi, nell&#8217;assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianciti di<br \/>\nbalconi, cornici e simili, nell&#8217;eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell&#8217;evitare l&#8217;accumulo di materiali su<br \/>\nponti in quantit\u00e0 eccessiva e nell&#8217;eseguire le demolizioni.<br \/>\nIl Sindaco ha facolt\u00e0 di controllare mediante funzionari ed agenti l&#8217;osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori<br \/>\neventuali cautele.<br \/>\nLa sorveglianza da parte del Comune non attenua in alcun modo la responsabilit\u00e0 dei diretti esecutori dei lavori.<\/p>\n<p><strong>Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi<\/strong><br \/>\nI cantieri destinati a lavori edili di notevole importanza devono essere provvisti di una razionale latrina e di una installazione provvisoria di cucina e lavatoio.<\/p>\n<p><strong>Scarico di materiali &#8211; Demolizioni<\/strong><br \/>\n\u00c8 vietato gettare, tanto dai ponti di servizio, quanto dai tetti o dall&#8217;interno delle case, materiali di demolizione o altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri o incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucchiati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.<br \/>\nLe demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.<\/p>\n<p><strong>Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade<\/strong><br \/>\nIl costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l&#8217;estensione dei suoi lavori e nelle immediate<br \/>\nvicinanze.<br \/>\nLe materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere<br \/>\ntrasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.<br \/>\nIl costruttore deve provvedere che i carri all&#8217;uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantit\u00e0 di materiale venga sparsa durante il tragitto.<br \/>\nQuando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si \u00e8 verificato.<\/p>\n<p><strong>Scarichi pubblici<\/strong><br \/>\nI luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune, sentito, ove d&#8217;uopo, l&#8217;Ufficiale sanitario, e di essi<br \/>\n\u00e8 data l&#8217;indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.<br \/>\nI materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavit\u00e0 ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno<br \/>\ndelle acque.<\/p>\n<p><strong>Rimozione degli steccati<\/strong><br \/>\nImmediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il<br \/>\nservizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.<br \/>\nIl proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l&#8217;esecuzione delle opere, deve fare eseguire quelle ritenute necessarie per<br \/>\ntogliere eventuali sconci e pericoli per l&#8217;incolumit\u00e0 e l&#8217;igiene pubblica e per garantire la solidit\u00e0 delle parti costruite. In caso di<br \/>\ninadempimento di tale prescrizione, il Comune pu\u00f2 procedere alla esecuzione di ufficio, e a spese del proprietario, delle opere<br \/>\ndi cui sopra.<br \/>\nTrascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e<br \/>\npuntellature.<\/p>\n<p><strong>Divieto di servirsi di acqua delle fontanelle pubbliche e dei canali<\/strong><br \/>\nNessuno pu\u00f2 servirsi, per le costruzioni, dell&#8217;acqua defluente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, n\u00e9<br \/>\ndeviarne o impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto a Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/ristrutturazione.html\">Ristrutturazioni Roma<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segnalazione dei cantieri Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: 1) il nome e cognome del proprietario del fondo o l&#8217;indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro; 2) il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione; 3) il nome e cognome del costruttore che ha assunto la esecuzione dell&#8217;opera e quello dell&#8217;assistente. Recinzione e illuminazione della zona dei lavori Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato o un muro di cinta, dell&#8217;altezza di oltre 4 m dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all&#8217;opera con un assito di aspetto decente. Nell&#8217;autorizzazione ad eseguire tali opere \u00e8 stabilito lo spazio del suolo pubblico o d&#8217;uso pubblico che lo steccato pu\u00f2 recingere e l&#8217;altezza dello stesso. 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