{"id":1678,"date":"2019-12-10T16:49:33","date_gmt":"2019-12-10T15:49:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/?p=1678"},"modified":"2019-12-10T17:21:26","modified_gmt":"2019-12-10T16:21:26","slug":"chiarimenti-ristrutturazioni-edilizie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/chiarimenti-ristrutturazioni-edilizie\/","title":{"rendered":"Chiarimenti Ristrutturazioni Edilizie"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Agenzia delle Entrate spiega le condizioni per ottenere la detrazione sull\u2019immobile sul quale si intende effettuare i lavori<\/p>\n<p><strong><em>Pu\u00f2 usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche il futuro acquirente di un immobile sul quale egli intende effettuare i lavori?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si, la detrazione dall\u2019Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pu\u00f2 essere usufruita anche dal futuro acquirente di un immobile, a condizione che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell\u2019unit\u00e0 immobiliare.<br \/>\nPi\u00f9 in generale, per beneficiare dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.<br \/>\nInoltre, \u00e8 necessario che l\u2019acquirente sia stato immesso nel possesso dell\u2019immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non \u00e8 invece richiesta l\u2019autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del venditore.<br \/>\nNel rispetto di tutte le altre condizioni, infine, la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l\u2019acquisto (circolare n. 13\/2019).<\/p>\n<p>Lo studio di <a href=\"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/architettoroma.html\">Architetto Roma<\/a> Claudio Placanica opera a Roma e svolge la propria attivit\u00e0 nell&#8217;ambito dell&#8217;edilizia residenziale e<br \/>\ncommerciale, progettazione architettonica, arredamento di design.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Agenzia delle Entrate spiega le condizioni per ottenere la detrazione sull\u2019immobile sul quale si intende effettuare i lavori Pu\u00f2 usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche il futuro acquirente di un immobile sul quale egli intende effettuare i lavori? Si, la detrazione dall\u2019Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pu\u00f2 essere usufruita anche dal futuro acquirente di un immobile, a condizione che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell\u2019unit\u00e0 immobiliare. Pi\u00f9 in generale, per beneficiare dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito. Inoltre, \u00e8 necessario che l\u2019acquirente sia stato immesso nel possesso dell\u2019immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non \u00e8 invece richiesta l\u2019autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del venditore. Nel rispetto di tutte le altre condizioni, infine, la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l\u2019acquisto (circolare n. 13\/2019). Lo studio di Architetto Roma Claudio Placanica opera a Roma e svolge la propria attivit\u00e0 nell&#8217;ambito dell&#8217;edilizia residenziale e commerciale, progettazione architettonica, arredamento di design. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1313,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1678"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1681,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions\/1681"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ristrutturazione-arredamenti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}